Statuto
Art. 1 Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano è una comunione di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Sacre Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Art. 2 Il Consiglio ha sede a Milano. Esso è costituito dalle Chiese che sottoscrivono il presente statuto. Per nuove adesioni delibera l’assemblea del Consiglio.
Art. 3 Le finalità del Consiglio sono: a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo; b) coltivare nelle Chiese una mentalità ecumenica; c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese; d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche; e) diffondere l’informazione sulle attività del movimento ecumenico; f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi che interpellano la fede cristiana; g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica; h) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese; i) prestare attenzione alla correttezza dell’informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale.
Art. 4 Le Chiese hanno nel Consiglio posizione paritetica. Ogni delegazione delle Chiese esprime un solo voto. Ogni delegazione può essere composta da 1 a 12 membri.
Art. 5 Il Consiglio delle Chiese si riunisce in assemblea ed è coordinato dal Comitato di presidenza.
Art. 6 L’assemblea è costituita dalle delegazioni delle Chiese. Ciascun membro delle delegazioni ha in assemblea voce consultiva. L’assemblea è convocata dal presidente almeno due volte l’anno ed è valida con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti. Le risoluzioni vengono prese dall’assemblea all’unanimità delle delegazioni presenti in rappresentanza delle Chiese. Ordinariamente il voto è palese, tranne che per le elezioni di persone. Le delibere di procedura sono prese a maggioranza dei delegati presenti. L’assemblea delibera in merito all’attuazione delle finalità del Consiglio ed elegge, al suo interno, i membri del Comitato di presidenza. La nomina dei membri di ogni delegazione e la durata dei loro mandati sono decise da ciascuna Chiesa. L’Assemblea può deliberare la partecipazione ai propri lavori di osservatori e consulenti.
Art. 7 Il Comitato di presidenza si compone di tre membri appartenenti a confessioni diverse, con le funzioni di presidente, vicepresidente e segretario-tesoriere. I membri del Comitato restano in carica per un anno e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.
Art. 8 L’assemblea per l’attuazione delle finalità del Consiglio (cfr. art.3) si può avvalere di commissioni e gruppi di lavoro da essa costituiti.
Art. 9 Ordinariamente il Consiglio si sostiene con il contributo delle Chiese aderenti. Può ricevere offerte e sussidi finalizzati al sostegno di attività ecumeniche.
Art. 10 Le variazioni al presente statuto sono decise dall’assemblea all’unanimità dopo aver ricevuto l’assenso formale delle Chiese aderenti secondo la procedura che è propria a ciascuna Chiesa.
Norma finale Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione delle Chiese costituenti espressa pubblicamente in assemblea dai loro rappresentanti.
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